Optabili anche l’eliminazione delle barriere architettoniche con la nuova detrazione e la realizzazione di box auto pertinenziali
(fonte: Eutekne.info)
L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 proroga la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024.
In altre parole, i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024, spese per gli interventi specificatamente previsti dal comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per il c.d. “sconto sul corrispettivo”
– per la cessione della detrazione
In aggiunta, è stabilito che è possibile optare per la cessione/sconto per:
– gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che consentono di beneficiare della nuova detrazione del 75%;
– gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR beneficiano della detrazione IRPEF del 50%.
Con riguardo a quest’ultima fattispecie, in assenza di una disposizione ad hoc, dovrebbe essere possibile optare con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022. Si attendono, tuttavia, chiarimenti ufficiali.
Ai sensi dell’art. 121 commi 1 e 7-bis del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 comma 29 della L. 234/2021, inoltre, limitatamente alle spese per gli interventi individuati dall’art. 119 (c.d. superbonus al 110%), le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito possono essere esercitate relativamente a spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Si ricorda che le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, di cui al comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, sono quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo.
Gli interventi e le corrispondenti detrazioni per le quali è possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 sono:
- detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio: solo per quel che concerne gli interventi agevolati di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali (lett. a) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR), gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali (lett. b) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR), gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR) e gli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lett. d) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR). In linea generale, per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla lett. e) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR non è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del DL 34/2020, ma come chiarito nella risposta a interrogazione parlamentare 3 dicembre 2020 n. 5-04996 l’opzione può essere esercitata ove gli interventi possano qualificarsi tra quelli di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis del TUIR. La circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30 (§ 5.1.4), inoltre, ha affermato che “l’opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti […] che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR” (c.d. “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati”);
- detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus): rientrano tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020;
- detrazione IRPEF/IRES per interventi di miglioramento sismico (sismabonus, anche “acquisti”) di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;
- gli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici (bonus facciate), di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019;
- gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del DL 34/2020;
gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che consentono di beneficiare della nuova detrazione del 75%.
(fonte: Eutekne.info)







