Per il sismabonus acquisti al 110% termine finale in cerca di conferme

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se i più ampi termini della finestra agevolata con superbonus sono applicabili agli acquisti di case antisismiche
(fonte: Eutekne.info)

La possibilità di applicare il sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, nella misura superbonus del 110% è prevista dal comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 sulle spese sostenute sino al 30 giugno 2022.

I più ampi termini della finestra temporale agevolata con il superbonus, di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, come integralmente riformulato dalla L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), non appaiono, a una prima lettura, applicabili alla fattispecie dell’acquisto di case antisismiche di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, ma soltanto a quelle di effettuazione di interventi su immobili, ivi compresi, ovviamente, quelli di riduzione del rischio sismico.

In attesa di conoscere l’orientamento esplicito che l’Agenzia delle Entrate vorrà adottare sul punto, nella propria prassi ufficiale, è opportuno che la stessa Agenzia rammenti che, in passato, essa stessa ha ripetutamente affermato che il sismabonus acquisti non spetta sulle spese, pur sostenute dal promissario acquirente nella finestra temporale agevolata (nelle more dell’ultimazione dei lavori e della stipula del rogito), se gli interventi edilizi “a monte” di riduzione del rischio sismico, effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, non vengono conclusi entro il termine finale della finestra temporale agevolata (anzi, secondo tale prassi, anche la stipula del rogito deve avvenire entro il termine finale della finestra agevolata).

Questa impostazione dell’Agenzia delle Entrate può risultare condivisibile o meno (e, in verità, pare alquanto discutibile), ma è innegabile che il suo inevitabile corollario di coerenza dovrebbe essere quello di riconoscere che gli acquisti “a valle” di case antisismiche sono legati a doppia mandata con le dinamiche degli interventi edilizi “a monte” di riduzione del rischio sismico, tale per cui, qualora al 30 giugno 2022 questi interventi risultassero realizzati in misura pari almeno al 30% dell’intervento complessivo, dovrebbe venire consentita l’applicazione del sismabonus acquisti al 110% anche agli acquisti di case antisismiche con lavori “a monte” ultimati e con rogito stipulato entro il più ampio termine del 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Se l’Agenzia delle Entrate dovesse invece affermare la tesi della inapplicabilità al sismabonus acquisti del più ampio termine previsto dal comma 8-bis dell’art. 119, renderebbe essa stessa vieppiù evidente l’incongruenza della tesi che nega, per i soggetti che vanno per cassa, la possibilità di beneficiare del sismabonus acquisti sulle spese sostenute nella finestra temporale agevolata se i lavori di riduzione del rischio sismico “a monte” non vengono ultimati entro il medesimo termine finale.

Attesi i chiarimenti delle Entrate

Delle due infatti l’una: o gli acquisti “a valle” e gli interventi “a monte” vanno a braccetto (e allora è giusto pretendere l’ultimazione dei lavori entro il termine della finestra temporale agevolata, ma è allora sbagliato negare agli acquisti “a valle” l’allungamento del termine finale di finestra temporale agevolata superbonus che il comma 8-bis dell’art. 119 prevede espressamente per gli interventi), oppure gli acquisti “a valle” e gli interventi “a monte” non devono necessariamente procedere allineati (e allora è giusto negare agli acquisti “a valle” l’allungamento del termine finale di finestra temporale agevolata superbonus che il comma 8-bis dell’art. 119 prevede espressamente per gli interventi, ma è allora sbagliato pretendere l’ultimazione dei lavori entro il termine della finestra temporale agevolata in aggiunta alla condizione del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata).

L’auspicio è evidentemente quello che l’Agenzia delle Entrate possa dare luogo a una interpretazione che sia coerente a quelle adottate in passato nella sua stessa prassi ufficiale, oppure, in subordine, che comporti anche la contestuale rettifica di quelle pregresse.
In ogni caso, quando il sismabonus acquisti cesserà di essere applicabile in versione superbonus 110%, resterà spettante nelle comunque interessanti misure del 75% o 85% sulle spese per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche sostenute sino al 31 dicembre 2024, ai sensi del comma 1-septies dell’art. 16 del DL 34/2020, come prorogato dalla L. 234/2021.
(fonte: Eutekne.info)

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